(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" 1. Nel comma 3 dell'art. 2 le parole: "legge regionale 27 marzo 1973, n. 10" sono sostituite dalle parole: "legge regionale 9 settembre 1999, n. 39". 2. Il comma 4 dell'art. 2 e' cosi' sostituito: "4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; l'importo del contributo non potra' superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, esclusa l'area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del contributo e', comunque, fissato in lire 400 milioni.".