(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112
                        del 28 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  dell'art.  2  della  legge  regionale 22 giugno 1993, n. 18
"Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano"
    1.  Nel  comma 3 dell'art. 2 le parole: "legge regionale 27 marzo
1973,  n.  10"  sono  sostituite  dalle  parole:  "legge  regionale 9
settembre 1999, n. 39".
    2. Il comma 4 dell'art. 2 e' cosi' sostituito:
    "4.   Qualora  gli  interventi  riguardino  la  realizzazione  di
infrastrutture   per   le   imprese  artigiane  di  autotrasporto,  i
contributi  di  cui  al  comma  1  concorrono,  per  la parte ad essa
relativa,  anche  nella  spesa  per  la  realizzazione  di impianti e
manufatti   indispensabili   per  l'uso  comune  degli  stessi.  Tali
contributi  sono  concessi nella misura del cinquanta per cento della
spesa  ammissibile;  l'importo  del  contributo  non  potra' superare
comunque   lire   8  mila  per  ogni  metro  quadrato  di  superficie
interessata,  esclusa  l'area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila
per  ogni  metro  cubo  di  volume  edificato.  Il limite massimo del
contributo e', comunque, fissato in lire 400 milioni.".